Bonus Pubblicità - Decreto attuativo
Come noto la c.d. “Manovra Correttiva”, riconosce uno specifico credito d’imposta connesso con le “campagne pubblicitarie” poste in essere da imprese / lavoratori autonomi in un determinato periodo.
L’agevolazione in esame è stata estesa dal c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018”:
- agli enti non commerciali;
- alle campagne pubblicitarie sostenute sulla stampa (quotidiana e periodica) “on line”.
Le disposizione attuative sono le seguenti:
Ambito
|
Descrizione
|
Soggetti
beneficiari
|
- Imprese / enti non commerciali
- lavoratori autonomi a prescindere dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale.
|
Investimenti
agevolabili
|
Spese per l’acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite:
- stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line”;
- emittenti televisive / radiofoniche locali (analogiche o digitali).
Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle
spese accessorie / costi di intermediazione / ogni altra spesa
diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso
funzionale o connesso.
Risultano escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi particolari:
- televendite di beni / servizi di qualunque tipologia;
- servizi di pronostici / giochi / scommesse con vincite di denaro;
- servizi di messaggeria vocale / chat-line con servizi a sovrapprezzo.
|
Condizioni per
beneficiare
dell’agevolazione
|
Al fine di accedere al credito d’imposta è necessaria la sussistenza di un “investimento incrementale”, ossia che il valore complessivo dell’investimento effettuato sia superiore almeno dell’1% di quello sugli “stessi mezzi di informazione” dell’anno precedente.
Come disposto dal Decreto attuativo l’incremento percentuale va riferito agli investimenti effettuati, rispetto all’anno precedente, sui predetti mezzi di informazione.
Ciò si riflette sul fatto che, considerata la necessaria sussistenza di un “investimento incrementale”, sono esclusi dall’agevolazione i soggetti che non hanno sostenuto nell’anno precedente alcuna spesa pubblicitaria.
Con riferimento ai soli investimenti pubblicitari sulla stampa (anche “on line”) l’agevolazione spetta anche per quelli effettuati nel periodo 24.6 – 31.12.2017, dopo aver verificato l’incremento almeno dell’1% rispetto al corrispondente periodo del 2016 (24.6 – 31.12.2016).
L’estensione al secondo semestre 2017 riguarda soltanto gli investimenti effettuati sulla stampa (compresi i giornali on line). Per tale periodo non risultano agevolabili gli investimenti effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali.
|
Agevolazione
spettante
|
I relativi limiti di spesa sono distinti per:
- investimenti sulla stampa (anche “on line”);
- investimenti sulle emittenti radio – televisive.
In particolare, il credito d’imposta spettante è così determinato.
- Investimenti pubblicitari dall’1.1.2018
investimenti anno n + 1 – investimenti anno n
x
- 75% (se Altri soggetti)
- 90% (se Micro imprese, PMI e startup innovative)
- Investimenti pubblicitari solo su stampa (anche “on line”) 24.6.2017 – 31.12.2017
investimenti 24.6.2017 – 31.12.2017– investimenti 24.6.2016 – 31.12.2016
x
- 75% (se Altri soggetti)
- 90% (se Micro imprese, PMI e startup innovative)
In presenza di investimenti effettuati su entrambi i media, vanno calcolati 2 distinti crediti d’imposta. In tale situazione sarà possibile che il credito effettivo riconosciuto al richiedente sia differenziato in base alla ripartizione dello stanziamento previsto per i predetti 2 gruppi di investimenti.
|
Utilizzo del
credito
d’imposta
|
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in
compensazione tramite il mod. F24 dopo la realizzazione dell’investimento (alla data attuale non è stato istituito il relativo codice tributo).
Il mod. F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate.
|
Indicazione nel
mod. REDDITI
|
Il credito d’imposta spettante va indicato nel mod. REDDITI del periodo d’imposta di maturazione e di quelli di utilizzo dello stesso.
|
Domanda di ammissione all’agevolazione
Come previsto dall’art. 5 del Decreto in esame, i soggetti interessati a fruire del beneficio devono normalmente presentare, nel periodo 1.3 – 31.3 di ciascun anno, un’apposita istanza telematica, da inviare,come specificato dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria nella citata Nota, tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello da quest’ultima predisposto. Si specifica poi come per il 2018 le date siano chiaramente variate.
L’istanza deve contenere:
- i dati identificativi dell’impresa / ente non commerciale / lavoratore autonomo;
- il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati / da effettuare nel corso dell’anno (qualora gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio – televisive, i costi devono essere esposti distintamente per le due tipologie di media);
- il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente;
- l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;
- l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media.
Come specificato dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria nella citata Nota è richiesta altresì
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all’assenza delle condizioni ostative /
interdittive previste dalle disposizioni antimafia.
Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, entro il 30.4 di ciascun anno, predispone un elenco
con l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle
risorse e l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento
incrementale. Successivamente, il medesimo Dipartimento, dopo l’accertamento circa gli
investimenti effettuati, dispone con proprio Provvedimento pubblicato sul proprio sito Internet
http://presidenza.governo.it/die/ l’ammontare effettivamente fruibile del credito d’imposta.
N.B: Per il 2018 l’istanza telematica deve essere presentata a decorrere dal sessantesimo
giorno ed entro il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. del
Decreto in esame, ossia dal 22.9 al 22.10.2018.
Il predetto periodo temporale va rispettato anche per la presentazione (separata) dell’istanza per l’agevolazione relativa agli investimenti effettuati dal 24.6 al 31.12.2017.
Entro il 21.11.2018 il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria provvede alla Pubblicazione
del Provvedimento di attribuzione dell’ammontare del credito d’imposta spettante.
Qualora le richieste di accesso all’agevolazione in esame superino le risorse stanziate il credito
d’imposta sarà ripartito tra tutti gli aventi diritto “in misura proporzionale al credito di imposta
astrattamente spettante” e nel rispetto dei seguenti limiti individuali per soggetto beneficiario:
5% del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali;
2% del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche /
televisive locali
Archivio news